Nella vicenda Donnarumma/PSG, è improbabile la configurazione della fattispecie del mobbing. Le scelte tecniche dei club rimangono libere

Ha suscitato grandi polemiche la decisione del PSG di non convocare Gigio Donnarumma per la finale di Supercoppa Europea. In tanti hanno difeso pubblicamente l'ex portiere del Milan, evidenziando come il comportamento del PSG non fosse corretto, né rispettoso. Tutto ciò però appartiene ad un modo di sentire e vedere le cose che non è accettabile in ambito legale. Vediamo perché. Innanzitutto non esiste un diritto del calciatore ad essere convocato, a giocare titolare o ad andare in panchina. La sottoscrizione di un contratto fra un giocatore ed un club calcistico inerisce le prestazioni sportive del giocatore stesso che egli s’impegna ad offrire in cambio di un corrispettivo economico mensile. Le scelte tecniche tuttavia non sono di competenza del giocatore o, addirittura, dell’entourage che lo assiste. Ed il mobbing, come vedremo, non ha attinenza con la situazione attuale.

Donnarumma Seedorf

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MUNICH, GERMANY - MAY 31: Gianluigi Donnarumma of Paris Saint-Germain acknowledges the fans, during the warm up prior to the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Quando si verifica il mobbing in ambito sportivo?

E qui andiamo al tema sollevato, a mio modo di vedere con eccessivo pressappochismo, da Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma. Raiola ha parlato di mobbing nei confronti del proprio assistito. Ma è davvero così? Non esattamente. Il mobbing è una situazione che non è stata tipizzata sul piano normativo. La giurisprudenza più recente in ambito sportivo descrive il mobbing come “un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo”.

In sostanza se l’agente di Gigio Donnarumma vorrà provare l'esistenza di una condotta integrante il mobbing da parte del PSG non sarà sufficiente parlare di esclusione del giocatore dalle scelte tecniche dell’allenatore. Dovrà semmai essere provato il cosiddetto “intento di persecuzione” del gruppo di lavoro nei confronti del giocatore. Tale intento, tuttavia, sarà difficilmente provabile, a meno che la società PSG impedisca a Donnarumma di allenarsi o di usare le strutture del club.

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DORTMUND, GERMANY - MARCH 23: Gianluigi Donnarumma of Italy looks dejected after the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Germany and Italy at Football Stadium Dortmund on March 23, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Il diritto di non rinnovare di un giocatore ed il diritto di un club di portare avanti le proprie scelte tecnico-strategiche

Il punto fondamentale è il seguente: un giocatore è libero di rifiutare il rinnovo di contratto con l’obiettivo di andare via a parametro zero un anno dopo. Rientra perfettamente nel lecito. Altrettanto lecito tuttavia è il comportamento del club che, dinanzi a tale scelta, preferisce acquistare subito il sostituto ed escludere dalle scelte tecniche il giocatore che rifiuta il rinnovo.Il contratto sportivo infatti inerisce il diritto del giocatore ad allenarsi e ad utilizzare le strutture del club. Non esiste, e non potrebbe mai esistere, il diritto di giocare titolare.

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